Una banca ha notificato un decreto ingiuntivo a una società debitrice e ai suoi garanti per ottenere il pagamento di debiti su conto corrente. I garanti hanno fatto opposizione, eccependo formalmente la nullità fideiussione antitrust poiché i contratti riproducevano lo schema uniforme vietato redatto in passato dalle associazioni bancarie. Il tribunale originario ha trasferito l'intera causa alla Sezione Specializzata per le Imprese, revocando l'ingiunzione. La Corte di Cassazione ha invece chiarito la corretta ripartizione dei ruoli: il tribunale ordinario mantiene la competenza inderogabile sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento del debito principale, mentre solo la domanda riconvenzionale sull'invalidità della garanzia per violazione della concorrenza spetta alla Sezione Specializzata.
Continua »