I comproprietari di un terreno hanno citato in giudizio la vicina per ottenere la rimozione di una conduttura di scarico delle acque installata sul loro fondo, negando l'esistenza di qualsiasi diritto di servitù. Il Tribunale ha accolto la domanda, ma la Corte d'Appello ha ribaltato la decisione, ritenendo legittimo lo scarico sulla base del consenso provvisorio fornito verbalmente da uno solo dei comproprietari. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei comproprietari, evidenziando che una servitù di scarico non può essere costituita senza la forma scritta e che un'autorizzazione temporanea e verbale non può giustificare un'installazione permanente, specialmente se concessa da un singolo comproprietario senza il consenso degli altri. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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