Il proprietario di un giardino ha citato in giudizio il vicino per ottenere la rimozione di una tubazione fognaria abusiva. Il vicino ha richiesto in via riconvenzionale l'accertamento dell'acquisto della servitù di scarico per usucapione o, in subordine, la costituzione di una servitù coattiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del vicino, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La Suprema Corte ha stabilito che la presenza di un chiusino, visibile solo con ricerche approfondite e non chiaramente riconducibile allo scarico altrui, non soddisfa il requisito dell'apparenza necessario per l'usucapione. Inoltre, l'esistenza di un percorso alternativo non eccessivamente dispendioso esclude la necessità di una servitù coattiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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