Un proprietario contestava l'esistenza di una servitù di passaggio sulla sua proprietà, originariamente parte di un unico fondo ereditario. L'altro proprietario, erede della porzione confinante, sosteneva l'esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia, nata al momento della divisione del terreno. La Corte d'Appello aveva riconosciuto tale servitù, ribaltando la decisione di primo grado. La Cassazione ha confermato la sentenza d'Appello, stabilendo che la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce automaticamente se, al momento della divisione di un fondo precedentemente unico, esistevano opere visibili e permanenti destinate a servire una parte a vantaggio dell'altra, e non vi era alcuna volontà contraria espressa. Il ricorso è stato rigettato.
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