Un cittadino ha presentato un ricorso contro un'ordinanza del Tribunale di Pisa, lamentando nullità procedurali come l'omessa traduzione in udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Ha chiarito che le nullità relative all'assenza dell'imputato o del suo difensore, anche se gravi, non possono essere fatte valere tramite incidente di esecuzione se la sentenza è già passata in giudicato. Il rimedio corretto, in questi casi, è la richiesta di rescissione del giudicato, un'azione diversa per natura e funzione. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese.
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