Un proprietario ha citato in giudizio un Comune per i danni derivanti dalla mancata vendita di un immobile, causata dalla tardiva cancellazione della trascrizione di un provvedimento amministrativo annullato. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di merito, stabilendo che la responsabilità del danno ricade unicamente sul proprietario. Quest'ultimo, infatti, aveva la facoltà e l'interesse ad attivarsi autonomamente per richiedere l'annotazione dell'annullamento nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2655 c.c., senza attendere l'iniziativa dell'ente. La sua inerzia ha interrotto il nesso causale, escludendo il diritto al risarcimento.
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