L'Amministrazione Finanziaria ha notificato a una Società un avviso di accertamento per maggiori imposte Ires, Iva e Irap, basato su indagini bancarie. La Società ha impugnato l'atto contestando il vizio di delega del firmatario e la mancata deduzione dei costi legati ai maggiori ricavi presunti. La Corte di Cassazione ha rigettato la contestazione sulla delega di firma, ritenendola valida anche senza motivazione espressa. Tuttavia, ha accolto il ricorso della Società per quanto riguarda la carenza di motivazione del giudice d'appello sulle movimentazioni bancarie e sulle schede carburante. La Suprema Corte ha stabilito che, in caso di accertamento analitico-induttivo, il contribuente ha il diritto di dimostrare e dedurre i costi di produzione correlati ai maggiori ricavi, anche in via presuntiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio per un nuovo esame del merito.
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