Una società cede la propria azienda per 75.000 euro, ma l'acquirente ne versa solo 11.000. La società dichiara una perdita di 64.000 euro, che l'Agenzia delle Entrate contesta ritenendola non deducibile. La Cassazione rigetta il ricorso della contribuente, confermando che la deducibilità delle perdite su crediti richiede la prova di elementi certi e precisi sull'effettiva e definitiva irrecuperabilità della somma. Nel caso specifico, i documenti presentati, tra cui una relazione professionale e un accordo transattivo privo dell'indicazione della contropartita economica ricevuta, non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'esatto ammontare e la definitività della perdita. Di conseguenza, la contribuente perde la causa e viene condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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