L'Autorità Doganale ha applicato pesanti sanzioni doganali a uno Spedizioniere Doganale, operante come rappresentante indiretto di un Importatore, per aver dichiarato l'origine sudcoreana di cavi d'acciaio risultati invece prodotti in Cina (soggetti a dazio antidumping). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dello Spedizioniere Doganale, confermando la sua responsabilità solidale. La Corte ha inoltre accolto il ricorso dell'Autorità Doganale, stabilendo che per le violazioni sostanziali sull'origine della merce (art. 303 TULD) commesse in più dichiarazioni doganali non si applica il favorevole cumulo giuridico delle sanzioni, bensì il cumulo materiale. Tuttavia, il giudice di rinvio dovrà valutare la proporzionalità della sanzione complessiva per evitare importi eccessivi.
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