L'Autorità di Vigilanza ha inflitto a una Società di Gestione del Risparmio una sanzione di 515.000 euro per gravi carenze organizzative, tra cui l'inefficacia dei processi decisionali e la mancata gestione dei conflitti d'interesse. La società, successivamente posta in liquidazione, ha impugnato il provvedimento contestando l'importo e lamentando la mancata applicazione dei criteri di proporzionalità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle Sanzioni CONSOB. I giudici hanno chiarito che lo stato di liquidazione e il generico rischio di illiquidità non giustificano una riduzione della sanzione, specialmente quando la stessa è già stata quantificata in misura pari a un decimo del massimo edittale e la società risponde solidalmente per l'operato dei propri esponenti.
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