Una società immobiliare stipula un contratto preliminare, poi annullato. La venditrice emette una fattura con IVA e, dopo l'annullamento, una nota di credito senza indicare l'imposta. L'Agenzia delle Entrate richiede l'IVA alla società acquirente a titolo di responsabilità solidale, poiché quest'ultima non ha riversato l'imposta precedentemente detratta. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della società acquirente. I giudici chiariscono che l'emissione della nota di variazione in diminuzione è facoltativa, ma una volta emessa deve obbligatoriamente indicare l'IVA. L'acquirente ha l'obbligo di correggere la propria contabilità e riversare l'imposta detratta. Di conseguenza, la società acquirente perde la causa e deve pagare l'imposta, le sanzioni e le spese processuali.
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