L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società la mancata dichiarazione, in un atto di compravendita, di un immobile in costruzione trasferito per accessione, irrogando una sanzione per omessa documentazione. Dopo i rigetti nei primi gradi di giudizio, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio, la contribuente ha presentato istanza di estinzione per aver aderito alla definizione agevolata del debito fiscale (cosiddetta rottamazione). La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la causa di inammissibilità è sopravvenuta, la Corte ha escluso la condanna alle spese e il raddoppio del contributo unificato, sancendo la chiusura definitiva della lite senza ulteriori oneri processuali per la società.
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