Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha rigettato l'opposizione a una cartella esattoriale per contributi previdenziali. La sentenza chiarisce che le eccezioni puramente formali, come la presunta mancata notifica (se invece avvenuta via PEC) o l'adesione a una rottamazione per debiti diversi, non sono sufficienti per annullare la pretesa, se non si contesta il merito del credito. L'opposizione cartella esattoriale è stata quindi respinta con condanna alle spese.
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