La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29597/2024, ha stabilito che l'adesione all'opzione di rivalutazione terreni è una scelta fiscale che si perfeziona con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva. L'obbligazione tributaria diventa così irreversibile e il contribuente non può chiederne il rimborso o sospendere i pagamenti, neanche se la vendita del terreno, motivo originario della rivalutazione, non si concretizza per cause esterne. La motivazione soggettiva del contribuente è irrilevante ai fini del perfezionamento dell'agevolazione.
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