Una contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF relativo a plusvalenze da cessione di terreni lottizzati. Dopo alterne vicende nei gradi di merito, il caso giungeva in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente aderiva alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione) prevista dal D.L. 193/2016, provvedendo al pagamento integrale del debito. La Suprema Corte, preso atto dell'avvenuto versamento documentato, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale decisione comporta l'inefficacia della sentenza impugnata e l'assorbimento delle spese di lite, senza applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di causa di estinzione sopravvenuta.
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