Un consumatore finale di energia elettrica ha richiesto il rimborso di addizionali provinciali, non dovute secondo il diritto UE, pagate al proprio fornitore. A causa dell'insolvenza di quest'ultimo, l'azione è stata intentata direttamente contro l'Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione, ribaltando le decisioni precedenti, ha stabilito che l'azione del consumatore finale è soggetta alla prescrizione ordinaria di dieci anni, non al termine di decadenza biennale. La sentenza afferma il diritto al rimborso accise energia direttamente dallo Stato quando il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile, anche per una impossibilità di natura giuridica derivante dalla mancata attuazione di una direttiva UE.
Continua »