La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19425/2024, ha stabilito che la soggettività passiva per l'imposta unica sulle scommesse ricade su chiunque gestisca il gioco, anche in assenza di una concessione statale. Il caso riguardava una società di scommesse che contestava un avviso di accertamento per l'anno 2009. La Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, affermando che la normativa, anche grazie a un intervento interpretativo del 2010, individua chiaramente nel gestore (bookmaker) il soggetto tenuto al pagamento del tributo. Viene inoltre chiarita la natura paritetica della solidarietà con l'operatore della ricevitoria, escludendo un rapporto di dipendenza.
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