Soggettività passiva imposta scommesse: chi paga il conto?
L’ordinanza n. 19425 del 15 luglio 2024 della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza su un tema cruciale nel settore del gioco: la soggettività passiva dell’imposta sulle scommesse. La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato: chiunque gestisca l’attività di scommesse, anche operando al di fuori del sistema concessorio, è tenuto al versamento del tributo. Questa decisione consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale per l’equilibrio del sistema fiscale nel comparto dei giochi.
I fatti di causa
Il caso trae origine da un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a una nota società estera operante nel settore delle scommesse (il cosiddetto bookmaker). L’amministrazione finanziaria richiedeva il pagamento di maggiori tributi, interessi e sanzioni per operazioni di gioco relative all’anno d’imposta 2009. La società contribuente, operante in Italia tramite una rete di ricevitorie, aveva impugnato l’atto impositivo.
Mentre la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’appello della società, ritenendo insussistente la sua soggettività passiva. Contro questa decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo la violazione delle norme che regolano l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione regionale viziata da un evidente errore di diritto nel negare la soggettività passiva della società contribuente.
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione della normativa di settore, in particolare dell’art. 3 del D.Lgs. 504/1998 e delle disposizioni interpretative introdotte con la Legge n. 220/2010. La Corte ha ribadito che, secondo un orientamento ormai consolidato e avallato anche dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea, il presupposto per l’applicazione dell’imposta è la gestione di concorsi pronostici o scommesse, a prescindere dal possesso di una concessione rilasciata dall’Amministrazione Finanziaria.
Le motivazioni sulla soggettività passiva dell’imposta scommesse
Le motivazioni della Corte si fondano su una lettura sistematica delle norme. La disposizione del legislatore delegato stabilisce che ‘soggetti passivi dell’imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse’. La legge del 2010 ha ulteriormente chiarito che l’imposta è dovuta anche se la raccolta del gioco avviene in assenza o in caso di inefficacia della concessione.
Di conseguenza, soggetto passivo è ‘chiunque… gestisce con qualunque mezzo… concorsi pronostici o scommesse’. Se l’attività è esercitata per conto di terzi (come nel caso delle ricevitorie), il soggetto per conto del quale l’attività è svolta (il bookmaker) è obbligato solidalmente al pagamento.
Un punto chiave affrontato dalla Corte è la natura della solidarietà tra il bookmaker e il gestore della ricevitoria. Questa solidarietà, precisa la Cassazione, è di tipo paritetico e non dipendente. Ciò significa che entrambi i soggetti sono obbligati principali nei confronti del Fisco. Questa interpretazione smonta la tesi secondo cui la responsabilità del bookmaker sarebbe subordinata a quella della ricevitoria. La Corte ha chiarito che il regime della rivalsa, disciplinato dall’art. 64 del d.P.R. 600/1973, non si applica automaticamente in questo contesto, poiché l’obbligazione impositiva nasce da fatti e situazioni (la gestione e l’organizzazione del gioco) riferibili a entrambi i soggetti, sebbene su piani diversi.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale in materia di fiscalità dei giochi: la soggettività passiva dell’imposta sulle scommesse è legata all’effettivo esercizio dell’attività di gestione, indipendentemente dal titolo formale (concessione) in base al quale tale attività viene svolta. La decisione della Cassazione riafferma che il bookmaker, in quanto organizzatore e beneficiario finale del gioco, è sempre e comunque tenuto al versamento del tributo.
Le implicazioni pratiche sono rilevanti: gli operatori del settore non possono sottrarsi agli obblighi fiscali eccependo la mancanza di una concessione italiana. Inoltre, la qualificazione della solidarietà come ‘paritetica’ tra bookmaker e ricevitoria rafforza la posizione dell’Erario, che può agire per il recupero del tributo nei confronti di entrambi i soggetti. Questa pronuncia contribuisce a garantire parità di trattamento fiscale tra operatori concessionari e non, contrastando fenomeni di elusione nel settore delle scommesse.
Chi è il soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse?
Secondo la Corte, soggetto passivo dell’imposta è chiunque gestisce, con qualsiasi mezzo, concorsi pronostici o scommesse. Questo include il cosiddetto ‘bookmaker’ che organizza e gestisce l’attività, anche se opera dall’estero e senza una concessione italiana.
La mancanza di una concessione statale esclude l’obbligo di pagare l’imposta?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che l’imposta è dovuta a prescindere dal possesso di una concessione. L’obbligo fiscale sorge con l’esercizio di fatto dell’attività di raccolta e gestione delle scommesse.
Che tipo di responsabilità esiste tra il bookmaker e la ricevitoria che raccoglie le scommesse?
Esiste una responsabilità solidale di tipo ‘paritetico’. Ciò significa che sia il bookmaker (organizzatore) sia la ricevitoria (raccoglitore) sono obbligati in egual misura nei confronti del Fisco per il pagamento dell’imposta, e non vi è un rapporto di dipendenza tra le loro responsabilità.