La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32836/2023, ha stabilito che il risarcimento danni locazione non è automaticamente dovuto dal conduttore anche in presenza di un deterioramento dell'immobile superiore al normale uso. È onere del locatore dimostrare non solo l'inadempimento agli obblighi di manutenzione, ma soprattutto l'esistenza di un concreto e attuale danno patrimoniale. Nel caso di specie, un fondo immobiliare, subentrato nel contratto, non ha ottenuto il risarcimento da un gruppo alberghiero poiché non è riuscito a provare né lo stato iniziale del bene né un'effettiva perdita economica derivante dalla mancata manutenzione.
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