I Proprietari di un immobile hanno richiesto il risarcimento danni da allagamento causato da forti piogge, lamentando la mancata manutenzione delle strade da parte del Comune e del torrente da parte della Provincia. Il Tribunale delle Acque ha diviso le cause, dichiarandosi incompetente per la parte contro il Comune, che spetta al Tribunale ordinario. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la connessione tra cause non permette di spostare al giudice specializzato delle acque una causa ordinaria. Inoltre, la Corte ha rigettato le contestazioni sulle spese legali, ribadendo che la decisione di compensare le spese spetta solo al giudice di merito ed è insindacabile. I Proprietari hanno perso il ricorso e sono stati condannati a pagare le spese di giudizio.
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