Una contribuente ha impugnato un accertamento catastale che aumentava la rendita del suo immobile a Roma. La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, ma la Commissione Tributaria Regionale lo ha dichiarato inammissibile: la notifica dell'atto era avvenuta tramite operatore privato prima della riforma del 2017, configurando una notifica a mezzo posta privata inesistente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando che il fascicolo di merito trasmesso dalla cancelleria non è attualmente reperibile o allegato al fascicolo d'ufficio, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, ordinando alla cancelleria di effettuare le opportune ricerche per consentire la successiva consultazione dei documenti e la fissazione di una nuova udienza.
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