La Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio di un edificio scolastico e dei documenti di gara per una presunta frode in pubbliche forniture. Il Direttore dei Lavori ha impugnato il provvedimento, contestando la mancanza di motivazione e l'assenza del presupposto del reato. Successivamente, l'autorità giudiziaria ha disposto la restituzione dei beni. Avendo ottenuto la revoca del vincolo, il professionista ha formalizzato la rinuncia al ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. I giudici di legittimità hanno preso atto della rinuncia e hanno dichiarato inammissibile il ricorso, senza addebitare spese processuali al ricorrente, poiché il venir meno della misura cautelare giustificava pienamente la scelta di abbandonare l'azione.
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