Un imputato, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un'ordinanza di rinvio a giudizio, effettua una rinuncia al ricorso. Tale rinuncia è motivata dal fatto che, nel frattempo, un altro giudice ha annullato l'atto impugnato. La Suprema Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso ma, accogliendo un principio consolidato, esclude la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. La motivazione risiede nel fatto che il venir meno dell'interesse alla decisione non configura una soccombenza, neppure virtuale.
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