La Cassazione ha confermato la condanna di un individuo per **spaccio di stupefacenti**, riqualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato, già condannato a tre anni di reclusione e una multa, aveva visto revocata in appello la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. Il ricorso in Cassazione contestava l'illogicità della motivazione sulla mancata assunzione di un teste e l'assenza di droga nella sua abitazione, oltre alla revoca della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso, evidenziando il ruolo dell'imputato nel controllare gli accessi degli acquirenti e l'efficacia delle osservazioni di polizia giudiziaria. La revoca della sospensione condizionale è stata ritenuta corretta.
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