Un individuo è stato condannato per i reati di contraffazione e ricettazione, avendo introdotto e commerciato prodotti con marchi falsi e ricevuto beni di provenienza illecita. Ha tentato di impugnare la condanna, chiedendo nuove prove in appello. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che la contraffazione è un reato che tutela la fede pubblica, non solo l'acquirente. Pertanto, anche una contraffazione grossolana, facilmente riconoscibile, integra il reato, escludendo l'ipotesi del reato impossibile. La condanna è stata confermata, con spese a carico del ricorrente.
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