Un Professionista, incaricato di un progetto, ha chiesto il pagamento del suo compenso. L'Azienda committente ha contestato vizi progettuali, chiedendo un risarcimento e riducendo il compenso. Il Professionista ha chiamato in causa la sua Assicurazione. Il Tribunale ha condannato il Professionista a risarcire l'Azienda e l'Assicurazione a indennizzare il Professionista. La Corte d'Appello ha negato il rimborso spese legali assicurazione (spese di resistenza) al Professionista, a causa di una clausola che escludeva il rimborso per avvocati non designati dall'Assicurazione. La Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che tale clausola è nulla perché deroga in modo sfavorevole all'Art. 1917 c.c., che garantisce il rimborso delle spese di resistenza. La causa torna in Appello per una nuova valutazione.
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