Un contribuente ha richiesto il rimborso del credito IVA relativo all'anno 2005, originatosi nel 1997 e riportato a nuovo nelle dichiarazioni successive. L'Amministrazione Finanziaria ha negato parzialmente il rimborso a causa della mancata esibizione dei documenti probatori. Il contribuente ha impugnato il diniego, sostenendo che il Fisco fosse ormai decaduto dal potere di controllo sul credito originario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente. I giudici hanno stabilito che l'Amministrazione Finanziaria può contestare l'esistenza del credito chiesto a rimborso in ogni tempo, anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento. Spetta infatti al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del diritto al rimborso, conservando la documentazione necessaria a comprovare l'effettiva sussistenza del credito vantato.
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