Un contribuente ha richiesto il rimborso dell'IRAP per gli anni 2005-2007, sostenendo l'assenza di un'autonoma organizzazione. Di fronte al silenzio-rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, il contribuente ha fatto ricorso. In secondo grado, i giudici hanno ritenuto inammissibile la difesa del Fisco, che eccepiva l'avvenuta compensazione del credito, considerandola una novità vietata. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I giudici di legittimità hanno stabilito che l'eccezione di compensazione in appello, mossa dal Fisco per contrastare una richiesta di rimborso, non costituisce una nuova eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa. Trattandosi di una contestazione dei fatti costitutivi del credito d'imposta, tale difesa è pienamente ammissibile anche in secondo grado senza alcuna preclusione processuale.
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