Un cittadino ha impugnato, tramite querela di falso, una lista di candidati per le elezioni provinciali. Egli sosteneva che la lista fosse stata modificata dopo l'autenticazione delle firme: un candidato era stato cancellato e sostituito con un altro, e la numerazione alterata. Il Tribunale aveva inizialmente respinto la domanda, ma la Corte d'Appello ha dichiarato la falsità materiale della lista. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, ribadendo che una lista elettorale, una volta autenticata, non può subire modifiche. Le alterazioni successive costituiscono una falsità lista elettorale. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia e rigettato quello dei candidati, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese legali.
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