La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44925/2023, ha confermato la condanna per il reato di falsità ideologica (art. 483 c.p.) a carico del rappresentante di un'associazione di categoria. L'imputato aveva presentato una falsa dichiarazione sostitutiva attestante un numero di imprese associate superiore al reale per ottenere seggi in un consiglio camerale. La Corte ha ribadito che una dichiarazione sostitutiva, per la sua funzione probatoria e la sua destinazione a un pubblico ufficiale, integra il reato di falso in atto pubblico, anche se non materialmente inserita in un documento redatto dal pubblico ufficiale stesso.
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