La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29824/2024, ha stabilito che il cancelliere non ha alcun obbligo giuridico di curare la trascrizione del vincolo di destinazione su un immobile, anche se previsto in un accordo di separazione coniugale. Il caso riguardava una coppia che, a seguito della mancata trascrizione, aveva subito l'aggressione del bene da parte dei creditori. La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 2645-ter c.c. configura la trascrizione come una mera facoltà a carico della parte interessata a rendere il vincolo opponibile ai terzi, e non come un dovere del pubblico ufficiale, a differenza di quanto previsto da altre norme come l'art. 2671 c.c.
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