L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un commerciante per il recupero di imposte sui redditi e IVA. Il Contribuente ha impugnato l'atto in primo grado, depositando poi una memoria con nuove contestazioni difensive. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso nel merito e dichiarato inammissibile la memoria. In secondo grado, i giudici hanno dichiarato l'appello inammissibile poiché le censure riprendevano le difese della memoria tardiva, configurando inammissibili motivi nuovi in appello tributario. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che il contribuente non può ampliare la materia del contendere nel secondo grado di giudizio con fatti o vizi non dedotti nel ricorso introduttivo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
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