Un avvocato ha chiesto la liquidazione dei compensi professionali spettanti per l'assistenza prestata a un cliente, avviando il rito speciale previsto dalla legge. Il cliente ha eccepito un controcredito e la Corte d'Appello, dopo aver inizialmente disposto il mutamento del rito in ordinario, ha dichiarato inammissibile il ricorso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando che, in mancanza dei presupposti per il rito speciale di liquidazione delle parcelle, il giudice non può disporre il passaggio al rito ordinario, ma deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità della domanda. L'avvocato perde definitivamente la causa ed è condannato al pagamento delle spese e del doppio contributo unificato.
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