Un cittadino, ammesso al gratuito patrocinio, vince una causa e il giudice ordina alla controparte di pagare le spese legali direttamente al suo avvocato. Il cittadino appella la sentenza solo per ottenere un aumento di tali spese. La Corte d'Appello, però, non solo aumenta l'importo ma, accorgendosi del patrocinio statale, corregge la decisione e stabilisce che le spese vadano pagate allo Stato. La Cassazione ha confermato questa scelta, chiarendo un principio fondamentale su spese legali e gratuito patrocinio: quando la parte vincitrice è assistita dallo Stato, il giudice ha sempre l'obbligo di disporre il pagamento delle spese a favore dello Stato. L'appello del cittadino è stato quindi respinto.
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