L'Azienda Ospedaliera ha contestato un sollecito di pagamento TARSU per il 2013 dal Comune, sostenendo l'esenzione per i rifiuti speciali e la necessità di un avviso di accertamento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Azienda. Ha stabilito che un sollecito di pagamento TARSU, basato su dati preesistenti, non richiede sempre un avviso di accertamento preventivo. Inoltre, l'onere di dimostrare la natura speciale dei rifiuti e il loro smaltimento autonomo, per ottenere l'esenzione, ricade sul contribuente. L'omessa comunicazione prevista dal regolamento comunale ha pregiudicato la posizione dell'Azienda, che è stata condannata a pagare l'intera pretesa tributaria.
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