Un utilizzatore di un immobile in leasing finanziario ha citato in giudizio il fornitore per ottenere la riduzione del prezzo di compravendita, lamentando una superficie inferiore a quella pattuita e difetti dell'ascensore. La Corte di Cassazione, richiamando i principi sul leasing finanziario, ha chiarito che l'utilizzatore può chiedere l'adempimento o il risarcimento, ma non la risoluzione o la riduzione del prezzo, a meno che non esista una specifica clausola contrattuale che gli trasferisca tale potere dal concedente. Non risultando tale clausola dagli atti, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo in udienza pubblica, invitando le parti a discutere la questione della titolarità del diritto.
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