La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una persona condannata per reati di droga. A seguito di una sentenza della Corte Costituzionale, il giudice di rinvio ha proceduto alla rideterminazione della pena base al nuovo minimo edittale, lasciando inalterati gli aumenti per i reati commessi in continuazione. L'Imputata ha proposto ricorso lamentando la mancata motivazione sui singoli aumenti di pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La difesa stessa, nel corso del giudizio di merito, aveva espressamente chiesto l'applicazione del nuovo minimo edittale mantenendo fermi i precedenti aumenti. Avendo il giudice recepito integralmente tale richiesta, non era necessaria alcuna motivazione aggiuntiva. L'Imputata è stata condannata al pagamento delle spese e a tremila euro alla Cassa delle ammende.
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