Un individuo, condannato per diverse rapine, ha richiesto una riduzione della pena invocando l'attenuante del 'fatto di lieve entità', a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale. Il Tribunale, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che l'uso di armi, la violenza e il danno economico significativo impedivano il riconoscimento del fatto di lieve entità, rendendo la motivazione del giudice precedente logica e non sindacabile in sede di legittimità.
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