La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso per tardività. Il caso riguardava un'opposizione a una cartella di pagamento per la retta di un asilo nido. La Corte ha stabilito che, trattandosi di opposizione all'esecuzione, non si applica la sospensione feriale dei termini. Poiché il ricorso è stato depositato oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza d'appello, è stato considerato un ricorso tardivo e quindi inammissibile, rendendo inefficace anche il ricorso incidentale presentato dalla controparte.
Continua »