La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21789/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per l'accertamento dell'usucapione speciale di un terreno agricolo. La Corte ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1159 bis c.c., non è sufficiente che il fondo sia catastalmente rustico o destinato ad uso agricolo dal piano urbanistico. È invece indispensabile fornire la prova di un'effettiva e concreta destinazione del terreno all'attività agricola, intesa come attività produttiva. Nel caso di specie, il terreno era utilizzato solo come deposito di macchinari, un uso ritenuto non idoneo a integrare il requisito richiesto dalla norma.
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