In una controversia su una compravendita immobiliare, la Corte di Cassazione ha stabilito che la quietanza di pagamento contenuta nell'atto pubblico non costituisce prova assoluta dell'avvenuto saldo. L'onere di dimostrare il pagamento grava sempre sull'acquirente, e la dichiarazione resa davanti al notaio può essere contestata dal venditore con ogni mezzo di prova, senza necessità di una querela di falso. La Corte ha quindi rigettato il ricorso degli acquirenti, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto del venditore al risarcimento per il mancato pagamento.
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