Un cittadino straniero, condannato nel proprio Paese d'origine, ottiene di espiare la pena in Italia rifiutando la consegna all'estero. Successivamente, dopo il trasferimento della famiglia e la ripresa dell'attività lavorativa nel Paese natio, il condannato chiede l'affidamento in prova all'estero. Il Tribunale di sorveglianza rigetta la richiesta ritenendo irrevocabile la scelta iniziale di scontare la pena in Italia. La Corte di Cassazione annulla la decisione. I giudici stabiliscono che la condanna straniera riconosciuta in Italia segue le regole ordinarie dell'esecuzione penale. Pertanto, è consentito richiedere l'affidamento in prova all'estero se il condannato risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione Europea che recepisce la disciplina comunitaria.
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