La Venditrice aliena un terreno a una Società Acquirente, inserendo una servitù di non sopraelevare fino a otto metri per tutelare la vista lago della propria villa. L'edificio costruito rispetta il limite, ma ostruisce comunque la visuale. La Venditrice chiede l'annullamento del contratto per errore, sostenendo che l'intenzione di preservare la vista fosse essenziale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando che l'intenzione non era espressa nell'atto scritto e costituiva un mero motivo interiore non riconoscibile al momento della stipula. Di conseguenza, non sussiste l'annullamento del contratto per errore. Viene rigettato anche il ricorso incidentale della Società Acquirente per lite temeraria, poiché la complessità della vicenda esclude la colpa grave della Venditrice.
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