Un pilota militare, dopo il congedo, inizia a lavorare per una compagnia aerea privata. Per unificare la sua pensione, chiede la ricongiunzione dei periodi assicurativi dal fondo pubblico INPDAP al Fondo Volo dell'INPS. Il Lavoratore contesta il calcolo dell'onere di ricongiunzione effettuato dall'Ente Previdenziale, lamentando la mancata detrazione degli interessi sui contributi trasferiti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso del Lavoratore. I giudici chiariscono che, essendo cessato dal servizio pubblico senza diritto a pensione prima del 2010, i suoi contributi sono stati trasferiti automaticamente all'INPS tramite la costituzione della posizione assicurativa (Legge 322/1958). Questo meccanismo non prevede il trasferimento di interessi compensativi a carico della vecchia gestione. Di conseguenza, il calcolo dell'onere operato dall'INPS è corretto e il Lavoratore deve farsi carico dei relativi costi.
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