Un geometra ha chiesto alla Cassa di previdenza di categoria il ricalcolo della pensione tramite la ricongiunzione contributiva dei periodi assicurativi versati all'INPS, o in alternativa la restituzione delle somme. La Cassa ha ricongiunto solo i periodi non coincidenti. La Corte d'Appello ha respinto la domanda del professionista, rilevando che, anche considerando i periodi non coincidenti, non veniva raggiunta la base contributiva minima e che i contributi non erano rimborsabili poiché già utilizzati. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore e quello incidentale del suo avvocato, confermando la decisione d'appello e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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