Un pilota militare, dopo la cessazione dal servizio senza aver maturato i requisiti pensionistici, inizia un lavoro privato iscrivendosi al Fondo Volo dell'INPS. Il lavoratore chiede la ricongiunzione contributiva dei periodi assicurativi, pretendendo la detrazione degli interessi del 4,5% sui contributi trasferiti. La Corte d'Appello accoglie la domanda, ma la Cassazione ribalta la decisione. I giudici chiariscono che, mancando il diritto alla pensione al momento della cessazione dal servizio pubblico, non si applica la ricongiunzione contributiva, bensì la costituzione della posizione assicurativa ex art. 124 d.P.R. 1092/73, che esclude il calcolo degli interessi. La Cassazione rigetta quindi la domanda del lavoratore, accogliendo il ricorso dell'INPS.
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