La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel calcolo per la ricongiunzione dei contributi, la porzione relativa al servizio prestato come dipendente statale, cessato senza diritto a pensione, deve essere trasferita senza l'applicazione di interessi. Questa regola speciale, prevista dal D.P.R. 1092/1973 per la "costituzione della posizione assicurativa", prevale sulla disciplina generale della ricongiunzione (Legge 29/1979). La Corte ha quindi accolto il ricorso dell'ente previdenziale contro un ex pilota militare, ribaltando le decisioni dei giudici di merito e rigettando la richiesta del lavoratore di vedersi applicati gli interessi a scomputo dell'onere a suo carico.
Continua »