La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11201/2025, si è pronunciata sul tema della ricongiunzione oneri per un lavoratore passato dal settore pubblico a quello privato senza aver maturato il diritto alla pensione. L'ordinanza chiarisce che in questi casi non si applica la disciplina generale della ricongiunzione (L. 29/1979), bensì l'istituto speciale della "costituzione di posizione assicurativa" (D.P.R. 1092/1973). Quest'ultima prevede il trasferimento dei contributi senza il calcolo degli interessi, risultando potenzialmente più onerosa per il lavoratore. La Corte ha così cassato la sentenza d'appello, che aveva dato ragione al dipendente, e ha rigettato la sua domanda originaria, consolidando un orientamento giurisprudenziale stabile.
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