L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la decisione che esentava un bookmaker estero, privo di concessione statale, dal pagamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del fisco. I giudici hanno chiarito che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2018 esclude la responsabilità delle sole ricevitorie per i periodi anteriori al 2011, ma non cancella l'obbligo tributario del bookmaker estero. Quest'ultimo, infatti, esercita l'attività di organizzazione del gioco sul territorio italiano e rimane il soggetto passivo principale del tributo. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza d'appello favorevole alla società maltese, riaffermando che l'imposta unica sulle scommesse è pienamente dovuta dal bookmaker straniero anche per le annualità precedenti al 2011.
Continua »