Imposta Unica Scommesse: La Cassazione fa chiarezza sulla responsabilità di ricevitorie e bookmaker
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha fornito un’importante interpretazione in materia di imposta unica scommesse, dirimendo una questione complessa che coinvolge bookmaker esteri e centri di trasmissione dati (CTD) operanti sul territorio italiano. La decisione distingue nettamente le responsabilità fiscali dei due soggetti per i periodi d’imposta antecedenti al 2011, basandosi su un intervento risolutivo della Corte Costituzionale.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti di una società di scommesse con sede a Malta e di un’impresa individuale italiana che gestiva un centro di trasmissione dati per conto della prima. L’amministrazione finanziaria contestava, per l’anno d’imposta 2009, il mancato versamento dell’imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia, ritenendo entrambi i soggetti solidalmente responsabili.
Sia in primo grado che in appello, i giudici tributari avevano dato ragione all’Agenzia, confermando la pretesa impositiva a carico di entrambi i contribuenti. Questi ultimi hanno quindi proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni relative alla soggettività passiva, alla territorialità dell’imposta e alla violazione di principi del diritto dell’Unione Europea.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’imposta unica scommesse
La Suprema Corte ha adottato una decisione differenziata per i due ricorrenti, accogliendo parzialmente le loro istanze ma con esiti molto diversi.
Per quanto riguarda la posizione della ricevitoria (CTD), la Corte ha accolto integralmente il ricorso. I giudici hanno richiamato la sentenza n. 27 del 2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato illegittima l’applicazione dell’imposta unica alle ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione per le annualità precedenti al 2011. Poiché i fatti si riferivano al 2009, la pretesa fiscale nei confronti del CTD è stata annullata in toto.
Diversa è stata la sorte del bookmaker estero. La Corte ha rigettato i motivi relativi alla presunta violazione del diritto UE e alla mancanza del presupposto territoriale, affermando che l’attività di organizzazione del gioco, svolta tramite la rete di raccolta in Italia, radica l’imposizione nel territorio nazionale. Tuttavia, ha accolto il motivo relativo alle sanzioni, annullandole.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su due pilastri distinti.
Per la ricevitoria, il ragionamento è lineare: la pronuncia della Corte Costituzionale ha un effetto retroattivo e stabilisce in modo inequivocabile che, prima delle modifiche legislative del 2010 (efficaci dal 2011), non era possibile traslare l’obbligo tributario sul gestore del CTD, la cui posizione contrattuale si era già cristallizzata senza prevedere tale onere.
Per il bookmaker estero, la Corte ha ritenuto dovuta l’imposta, ma non le sanzioni. La ragione dell’annullamento di queste ultime risiede nel riconoscimento di una condizione di obiettiva incertezza normativa. Prima della legge n. 220/2010, il quadro giuridico sulla soggettività passiva dell’allibratore estero privo di concessione non era sufficientemente chiaro da escludere dubbi interpretativi. Tale incertezza, secondo la Corte, costituisce una causa di non punibilità che esime il contribuente dal pagamento delle sanzioni, pur lasciando intatto l’obbligo di versare il tributo originario.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha conseguenze pratiche significative. In primo luogo, consolida il principio che i centri trasmissione dati non sono responsabili per l’imposta unica sulle scommesse per le annualità antecedenti al 2011. In secondo luogo, pur confermando l’assoggettamento a tassazione dei bookmaker esteri che raccolgono gioco in Italia anche senza concessione, apre alla possibilità di annullare le sanzioni per quel periodo storico, a causa della pregressa incertezza del quadro normativo. La decisione, infine, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla l’accertamento per la ricevitoria e lo annulla limitatamente alle sanzioni per il bookmaker, compensando le spese legali tra le parti.
Una ricevitoria (CTD) è responsabile per l’imposta unica scommesse per il periodo d’imposta 2009?
No. La Corte di Cassazione, applicando una sentenza della Corte Costituzionale (n. 27/2018), ha stabilito che per le annualità d’imposta precedenti al 2011, le ricevitorie che operano per conto di soggetti privi di concessione non possono essere assoggettate a tale imposta.
Un bookmaker estero senza concessione deve pagare l’imposta unica sulle scommesse raccolte in Italia prima del 2011?
Sì. La Corte ha confermato che l’imposta è dovuta, in quanto il presupposto impositivo si realizza in Italia, dove avviene la raccolta del gioco e l’organizzazione del servizio. La mancanza di concessione non esime dal pagamento del tributo.
Perché sono state annullate le sanzioni applicate al bookmaker estero?
Le sanzioni sono state annullate perché la Corte ha riconosciuto una condizione di “obiettiva incertezza normativa” riguardo alla soggettività passiva dell’allibratore estero prima dell’entrata in vigore della legge n. 220/2010. Tale incertezza giustifica la non applicazione delle sanzioni, pur rimanendo dovuto il tributo.